STATUTO


Articolo 1

– DENOMINAZIONE –

È istituita una libera associazione denominata: “APS Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del Lavoro”, anche denominata “APS AIPMeL” con la forma di di Associazione di Promozione Sociale.
L’Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo provvede a scegliere in questa città la sede più opportuna che è attualmente in Via Antonio Kramer, 21.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località, nel rispetto delle norme vigenti in materia.


Articolo 2

– SCOPI –

L’APS Associazione Italiana di Psicologia e Medicina del Lavoro (APS AIPMeL) in conformità all’atto di costituzione, allo Statuto e agli scopi sociali, intende perseguire le seguenti finalità:

  • promuovere una cultura di integrazione tra le discipline psicologiche e le discipline mediche,in particolare la medicina del lavoro;
  • rappresentare e tutelare gli interessi e il decoro professionale degli associati;
  • promuovere studi e ricerche, seminari, convegni e altre iniziative per favorire lo sviluppo dellivello professionale degli associati e la cultura psicologica nei diversi ambiti;
  • promuovere attività e iniziative di aggiornamento e di formazione specialistica dei medici edegli psicologi, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
  • favorire l’acquisizione e lo scambio di informazioni tra i soci;
  • promuovere la promulgazione di linee guida comuni per psicologi e medici del lavoro/ competenti.

L’attività potrà venire effettuata anche presso altre strutture, anche di proprietà di terzi.
Al fine di svolgere le sopraccitate attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette dei propri aderenti.
L’Associazione, nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, ed in particolar modo ai sensi della L.R. n. 1/2008, art. 17, comma 1-e, può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (a titolo gratuito o retribuito) anche ricorrendo ai propri associati, con lo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà utilizzare sia spazi di proprietà, che spazi condotti in locazione o in comodato.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento dei propri scopi, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici od altre Associazioni. L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro, e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle produttive marginali.
Per le attività marginali commerciali connesse e collaterali alle attività istituzionali, l’associazione può aprire Partita I.V.A., con eventuale opzione per regimi fiscali esistenti o che dovessero venire per Legge stabiliti.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, oltre a quanto di seguito specificato.
In caso di volontà di svolgere le proprie attività anche in altre Regioni Italiane, anche eventualmente a mezzo di sedi e/o sezioni staccate, ciò dovrà venire effettuato nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.
L’Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.



Articolo 3

– RAPPORTO ASSOCIATIVO E SOCI –

Sono aderenti all’Associazione: coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione, in qualità di Soci Fondatori; coloro che ne fanno successivamente richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento, la domanda si intende accolta.
Il rapporto associativo si instaura con l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa, da rinnovarsi annualmente, fatta eccezione per i soci onorari. Il rapporto si interrompe per dimissioni del socio e per mancato versamento del contributo associativo. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

  • Soci ordinari: possono essere iscritti alla Associazione, quali soci ordinari, tutte le persone, uomini e donne, laureate in Psicologia e abilitate alla professione e i laureati in Medicina e Chirurgia. Questi ultimi devono essere Medici specializzati o specializzandi in Psichiatria o in Medicina del Lavoro oppure abilitati alla professione di Medico Competente. Possono inoltre essere iscritti all’Associazione infermieri, specializzandi in medicina, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, RSPP.
  • Soci onorari: possono essere nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta degli iscritti, i ‘Soci Onorari’ acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina. I soci onorari hanno diritto al voto nell’ambito dell’assemblea.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione a titolo collettivo Associazioni e Società scientifiche, Comitati Nazionali e Gruppi di Ricercatori che ravvisano nella APS AIPMeL uno strumento idoneo per il raggiungimento di particolari obiettivi scientifici e pratici, pur mantenendo la propria assoluta autonomia organizzativa, culturale e di indirizzo specialistico. Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo prevalentemente gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Articolo 4

– DIRITTI E DOVERI DEI SOCI –

I soci sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organidell’Associazione;

–  versare la quota associativa annuale; tale quota verrà stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, ed in ogni caso non potrà mai venire restituita; le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;

–  svolgere le attività preventivamente concordate;

–  mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Ciascun socio ha diritto di:

–  frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa ed alla vita associativa;

–  partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale),e, se maggiorenni, votare direttamente con voto singolo ex art. 2538 comma 2 CodiceCivile, o per delega (massimo una);

–  partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi da questa resi;

–  conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare i propri scopi;

–  accedere a tutti gli atti ed ai registri dell’Associazione;

–  dare le dimissioni in qualsivoglia momento;

–  proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

–  discutere ed approvare i rendiconti economici (e patrimoniali se dovuti ai sensi di Legge);

–  eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi;

–  partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.


Articolo 5

– VALORI –

L’Associazione pur promuovendo i valori professionali dei propri associati, non svolge alcuna attività di tutela sindacale o politica, a favore degli associati medesimi, né di tutela dei diritti professionali di una categoria o di una specifica professione.


Articolo 6

– FONDI –

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati e/o acquisiti dall’Associazione sempre destinati allarealizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • quote, contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • avanzi di gestione e fondo di riserva.

Il patrimonio sociale non è ripartibile fra i soci, né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • contributi associativi, al cui versamento ogni socio è tenuto nella misura e secondo le modalità stabilite;
  • eredità e donazioni;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anchefinalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei finistatutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso losvolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e in particolare di carattere formativo (ECM);
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo;
  • finanziamenti per progetti di ricerca finalizzati.

È espressamente escluso che i proventi delle attività associative siano divisi tra gli associati.


Articolo 7

– BILANCIO –

L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve venire redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario, e patrimoniale se richiesto ai sensi di Legge) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quatto mesi dalla chiusura dell’esercizio; eventuale proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità od impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare: le entrate, i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.


Articolo 8

– ORGANI –

Sono organi dell’Associazione, con i poteri di rappresentanza previsti per ciascuno dei medesimi:

  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • l’Assemblea dei Soci

Possono inoltre essere costituiti, con votazione dell’Assemblea dei soci, il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 9

– CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, con un massimo di 9, ma sempre in numero dispari. Il Consiglio dura in carica 3 anni, ogni membro del consiglio può essere rieletto. Possono divenire membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo deve essere composto all’80% da medici o psicologi.
Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione, se non vi ha provveduto l’Assemblea dei soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio è convocato almeno 10 giorni prima dalla sua adunata, dal Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza, inviata tramite posta ordinaria, oppure posta raccomandata, oppure posta elettronica, oppure posta elettronica certificata, oppure fax, oppure telegramma.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Alle riunioni possono essere invitati altri soci od esperti esterni che intervengono con voto consultivo.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma unitamente al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare, ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercitare, in qualità di Organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • eleggere il Presidente
  • eleggere il Vice Presidente, il Segretario;
  • fissare l’ammontare della quota associativa annuale od altri contributi ed oneri a carico degli associati;
  • redigere il rendiconto economico finanziario, e patrimoniale se richiesto ai sensi di Legge;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di Dicembre e comunque al massimo congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile;
  • accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • predisporre eventuali regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l’attività sociale;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività nei quali si articola la vita dell’Associazione;
  • deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
  • affidare, a mezzo di apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 10

– PRESIDENTE –

Al Presidente spetta la direzione dell’Associazione e il compito di realizzare e dirigere le attività previste. Il Presidente è un componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto L’Assemblea dei soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo stesso, dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsivoglia titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici od altre Associazioni. Nomina Avvocati.
In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.


Articolo 11

– VICE PRESIDENTE –

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente dalla carica di Presidente e Consigliere, spetta al Vice Presidente convocare, entro giorni 20 (venti), l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Qualora le dimissioni riguardino solo la carica di Presidente, mantenendo la carica di Consigliere, spetta al Vice Presidente convocare, entro giorni 20 (venti), il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.


Articolo 12

– ASSEMBLEA DEI SOCI –

L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è costituita dai soci ordinari e dai soci onorari. L’Assemblea gode di ampi poteri, fra cui: all’Assemblea compete l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività e sui programmi; la delibera di eventuali modifiche dello statuto; ad essa compete l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta ogni anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da almeno il 20% dei soci. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate, a cura del Presidente, mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima del giorno fissato, e comunicazione agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza, a mezzo giornale associativo oppure posta ordinaria, oppure posta raccomandata, oppure posta elettronica, oppure posta elettronica certificata, oppure fax, oppure telegramma. In aggiunta od in alternativa a tale forma di pubblicità, l’Associazione può curare che la convocazione venga effettuata mediante altri idonei mezzi di comunicazione, quali affissione di apposito avviso presso i locali della Associazione, oppure pubblicazione sugli organi di stampa od altri organi di informazione diffusi, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti con la presenza, in prima convocazione, di almeno i tre quarti dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida quale che sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I lavori dell’Assemblea sono diretti dal Presidente e verbalizzati dal Segretario dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli associati a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.


Articolo 13

– SEGRETARIO TESORIERE –

Il Segretario cura la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione, anche per delega del Presidente e del Vice presidente. Il Segretario svolge la funzione di tesoriere. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale ed il bilancio di previsione.


Articolo 14

– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la Legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori Legali;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi dell’Associazione, oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.


Articolo 15

– IL COLLEGIO DEI GARANTI –

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, che dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Articolo 16

– LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI –

Costituiscono Libri Sociali obbligatori dell’Associazione: 

• il Libro Verbali delle Assemblee degli Associati;
• il Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
• il Libro degli Associati.

I Libri Sociali, con pagine numerate progressivamente, devono venire conservati presso la sede dell’Associazione.
Deve venire assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso il diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.


Articolo 17

– MODIFICHE DELLO STATUTO –

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria con la presenza, in prima convocazione, di almeno i tre quarti dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è valida quale che sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.


Articolo 18

– SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE –

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale viene devoluto secondo la deliberazione dell’Assemblea. Il patrimonio sociale verrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.


Articolo 19

– RINVIO –

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 383/2000, alla Legge Regionale n.1/2008 ed al Decreto Legislativo 460/97, e successive modifiche ed integrazioni.